L’Ufficio mobilitati civili della Procura militare di Milano e le questioni di ordine pubblico

Milano: Porta Nuova

Oltre ai procedimenti pendenti contro i militari, la procura militare di Milano si occupò dei civili per infrazioni commesse sul posto di lavoro o per questioni di ordine pubblico. Le cartelle del fondo Tribunale militare territoriale di Milano relative a questo primo periodo (novembre – dicembre 1943), contengono incartamenti processuali per reati antecedenti l’8 settembre <452. Molti di questi fascicoli non presentano, come nel caso d’imputati militari, l’istanza d’archiviazione temporanea a firma del Procuratore militare di Stato Generale Gaetano Tei. Operai mobilitati, appartenenti alle FF.SS., semplici cittadini incorsi nella violazione dei Bandi Badoglio del luglio 1943 sull’ordine pubblico, continuarono a essere perseguiti. Si può formulare l’ipotesi che il controllo dell’ordine pubblico e della produzione industriale affidato alle autorità militari nel corso del conflitto, fossero stati i primi compiti della Procura militare milanese, ovviamente intenta in tal senso a rispondere alle esigenze dell’“alleato occupante”. In particolar modo a essere perseguite furono le assenze arbitrarie dei lavoratori precettati e mobilitati come gli operai delle industrie d’interesse bellico, i mobilitati per il servizio del lavoro o il personale ferroviario. Questo non solo per le priorità di ordine pubblico e le esigenze di controllo della produzione industriale, caldeggiate, come detto, dall’alleato tedesco, ma anche perché per molti di questi reati era possibile procedere a un giudizio per decreto ossia giungere a una sanzione senza ricorrere al collegio giudicante <453. Tale facoltà era conferita al giudice istruttore, o, in sua vece, a un giudice relatore, che potevano agire autonomamente o su richiesta del Procuratore militare o dei suoi sostituti. In questo modo si assicurava una tempestiva azione giudiziaria senza dover ricorrere alla formazione di una corte marziale.
Molti civili furono giudicati con questo provvedimento, perché i loro reati rientravano facilmente nel novero di quelle infrazioni per le quali la legge stabiliva una pena non superiore a un anno di reclusione <454. Solo nel caso in cui il magistrato riteneva che all’imputato potesse essere inflitta una pena corrispondente, inoltrava formale richiesta al Presidente del tribunale affinché fosse pronunciata la condanna per decreto senza procedere al dibattimento.
Fu giudicata in questo modo la maggior parte dei mobilitati civili, incorsa soprattutto nell’infrazione all’art. 26 del T. U. per la disciplina dei cittadini in tempo di guerra che puniva l’abbandono dal posto di lavoro per un periodo superiore ai tre giorni consecutivi con la reclusione fino a un anno <455.
Del problema dei cittadini mobilitati si occupava un apposito ufficio della Procura militare affidato al sostituto procuratore Benedetto Barretta che si coadiuvava col giudice istruttore, tenente Renato Laviani. Due mesi dopo l’armistizio, il tenente Laviani aveva trovato il tempo, nonostante la confusione in cui ancora si trovava l’esercito, di emanare un giudizio per decreto contro L. M. e altri quindici operai mobilitati presso varie ditte di Varese. Essi erano accusati di essersi assentati tra il 24 luglio e il 10 agosto 1943 e di non essersi mai più presentati al lavoro. La condanna prevista era la reclusione a sei mesi di carcere, ma la pena fu sospesa grazie ai benefici della condizionale <456. Stesso trattamento fu riservato a molti operai mobilitati, assenti arbitrariamente nei territori di competenza del Tribunale militare di Milano dopo la nascita della RSI.
Dopo la riapertura dell’Ufficio Mobilitati della Procura militare, Laviani continuò il suo lavoro fino al giugno 1944, quando, in virtù di un decreto, le competenze relative a tali reati furono trasferite al Tribunale speciale per la difesa dello Stato <457.
Oltre alle assenze arbitrarie, gli uffici della procura militare cominciavano a registrare, sempre con maggiore frequenza, altre infrazioni come il furto a danno di proprietà delle Forze armate o di settori militarizzati come le Ferrovie dello stato. Questi ultimi reati erano particolarmente diffusi sia tra i civili, i quali asportavano merci dai vagoni dei treni in sosta, sia tra gli stessi operai ferroviari, che spesso approfittavano della scarsa sorveglianza durante il tragitto per “alleggerire il carico”.
In una denuncia inviata dal Comando Stazione Milizia Ferroviaria della GNR di Monza nel freddo febbraio del 1945 si legge: “in questi ultimi giorni si è resa indispensabile l’intensificazione della vigilanza presso lo scalo di Sesto San Giovanni [alle porte di Milano, n.d.r.], per far cessare i numerosi furti che si verificano colà. Vere bande di delinquenti si appostano nelle adiacenze della linea ferroviaria e dello scalo per prendere d’assalto treni merci, specie di carbone. Verso le ore 13 del giorno 1.2.1945, i militi J. A. e T. I., in servizio di guardia presso lo scalo di Sesto San Giovanni, notavano una cinquantina di individui che stavano prendendo d’assalto una tirata di carri di combustibile, depositati sullo scalo. I due militi intervenivano con lo scopo di far allontanare dall’ambito ferroviario e conseguentemente evitare i furti di carbone, la folla in questione, ma gli avvertimenti di far uso delle armi risultò senza effetto. Anzi il tono minaccioso dei malintenzionati faceva presumere che i medesimi avessero intenzione di aggredirli. J. faceva fuoco con alcuni colpi di moschetto nella direzione dei delinquenti, imitato subito dal T. che faceva pure patire un colpo di moschetto; rimaneva ferito il nominato P. L., più sopra generalizzato. Gli altri si davano alla fuga attraverso la campagna” <458.
Accanto all’attività dell’Ufficio Mobilitati i sostituti procuratori, tenenti Giuseppe Berrettini e Giovanni Sarno, si occupavano delle pratiche concernenti le infrazioni dei decreti sull’ordine pubblico. Moltissimi procedimenti furono aperti contro cittadini arrestati per aver infranto le norme sul coprifuoco, circolando senza giustificato motivo dopo l’orario consentito. Il coprifuoco, regolato dall’art.2 del Decreto Badoglio del 27 luglio 1943 e dall’art. 216 del Testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza, aveva inizio alle h. 21.00 e si protraeva sino alle 5.00 del mattino. Tra i casi più interessanti vi fu quello di P. M., paracadutista in licenza, fermato a Sondrio alle h. 23.00 da alcuni agenti della Polizia giudiziaria e denunciato perché “circolava senza giustificato motivo, contravvenendo così alle vigenti disposizioni imposte dal coprifuoco” <459. Le giustificazioni presentate dallo stesso M., di essere appena giunto in città per trascorrere la licenza, non valsero a evitargli la denuncia e il giudizio per decreto che lo condannò a un anno di reclusione <460.
Non sempre il fermo dei contravventori terminava pacificamente. C. N., diciannovenne di Canzo (CO), la sera del 15 dicembre fu sorpreso dai militari in servizio di ordine pubblico a circolare nell’abitato alle 21.30 e “all’intimazione data, invece di fermarsi, fuggì. Il sottotenente R. fece fuoco col fucile e lo colpì alla gamba destra provocandogli una ferita perforante, lesione guaribile in quindici giorni. Il N. ha dichiarato di non aver udito l’intimazione del “chi va là” e che rincasava reduce da una visita fatta a dei conoscenti” <461.
I sostituti procuratori si occuparono di oltre un centinaio di casi d’infrazione del coprifuoco tra il novembre e il dicembre 1943. La quasi totalità si risolse con condanne emesse per decreto che variavano, secondo le circostanze, da una sanzione amministrativa di cinquecento lire (pena poco diffusa) alla condanna a un anno di reclusione, ovviamente con il beneficio della condizionale <462.
Paradossalmente i magistrati dei nuovi tribunali repubblicani ereditarono anche i vecchi procedimenti aperti nel corso dei quarantacinque giorni del governo Badoglio contro civili e militari che si erano espressi pubblicamente contro il nuovo governo o il sovrano Vittorio Emanuele III. Si trattava di reati commessi tra il 25 luglio e la fine di agosto 1943, accomunati per aver leso l’onore e il prestigio del re e delle Forze armate, i cui responsabili erano detenuti presso le carceri militari di via Balsamo Crivelli o in quelle civili di San Vittore, in attesa di giudizio. Questo accadde, ad esempio, all’attrezzista L. C., arrestato sul corso di Porta Nuova a Milano perché udito tre volte gridare: “A morte il Re” <463 o al fante G. P. fermato in corso Garibaldi a Cremona, dopo aver pronunciato la frase: “Il Re è un porco e dovrebbe essere processato come un gangster” . Le accuse di P. non si erano limitate all’invettiva contro il sovrano, ma erano il coronamento di una critica al nuovo governo che testualmente recitava: “Abbiamo abbattuto il vecchio governo perché volevamo la pace, ora si è insediato il nuovo e vuole continuare la guerra. Voce di popolo, voce di Dio. Io non parlo per mio conto, ma rappresento il popolo. Per terminare la guerra dovrebbero radere al suolo tutte le città italiane, così il popolo si solleverebbe” <464.
Il procuratore militare Gaetano Tei archiviò tutti questi casi, sollevando il tribunale militare dall’imbarazzo di procedere contro soldati e civili che avevano in passato offeso il re e Badoglio, ora dichiarati nemici e traditori dalla RSI. I pochi individui passati in giudicato per reati quali la partecipazione a manifestazioni sediziose, il possesso abusivo di armi, la partecipazione a riunioni non autorizzate, la resistenza alla forza armata, il saccheggio, le grida sediziose etc., per lo più commessi nei concitati giorni seguiti al 25 luglio e puniti dai codici di Pubblica sicurezza e dal Decreto Badoglio del 27 luglio, spesso erano trasmessi all’autorità giudiziaria civile. Erano, infatti, ormai cessate le condizioni che permettevano l’esercizio di tale competenza ai tribunali militari <465 i quali continuavano a processare i civili imputati dei medesimi reati compiuti a danno delle forze armate.
[NOTE]
452 Le serie di cartelle interessate sono quelle che vanno dal numero 200 al numero 217.
453 Vedi § 3.3.2 I giudizi per decreto.
454 R. Vassia, Lineamenti istituzionali del nuovo diritto penale militare, cit., p. 215.
455 Ricordiamo che, essendo tutto il territorio della RSI dichiarato in stato di guerra, tale reato presentava l’aggravante prevista dall’art. 47 del Codice penale militare di guerra, prevedendo una pena raddoppiata. Tuttavia non vi furono mai pene superiori a un anno di carcere, poiché i civili mobilitati continuarono a essere giudicati solo mediante il Codice penale militare di pace.
456 ASMi, TMTMi, Fascicoli processuali, busta 199, fascicolo 10.784, 1943 novembre 15, Giudizio per decreto contro L. M. più quindici.
457 Decreto legislativo del duce del 21 giugno 1944, n. 352, Norme penali sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra, in Gazzetta Ufficiale 27 giugno 1944, n. 149.
458 ASMi, TMTMi, Fascicoli processuali, busta 231, fascicolo 12.904, 1945 febbraio 2, Comando Stazione Milizia Ferroviaria della GNR di Monza, Ferimento del nominato P. L. ad opera dei militi I. A. e T. I..
459 ASMi, TMTMi, Fascicoli processuali, busta 199, fascicolo 10.960, 1943 dicembre 23, Questura repubblicana di Sondrio, Denuncia contro P. M.
460 Ibidem, 1944 marzo 24, Giudizio per decreto emesso contro P. M.
461 Ibidem, 1943 dicembre 16, Denunzia di N. C. di Bonfiglio di anni 19 di Canzo (Como) per violazione di ordinanze militari. Il giudizio per decreto veniva emanato in data 23 marzo e comminava la pena di mesi otto di reclusione al fermato. Ibidem, 1944 marzo 23, Giudizio per decreto emesso contro C. N.
462 ASMi, TMTMi, Fascicoli processuali, buste 199 – 210, 1943 novembre – dicembre, Fascicoli processuali vari di imputati del reato di cui agli art. 216-217 del T.U. leggi di P.S.
463 ASMi, TMTMi, Fascicoli processuali, busta 214, fascicolo 11.326, 1943 settembre 9, Comunicazione del sostituto Procuratore militare sulle parole pronunziate da L. C..
464 ASMi, TMTMi, Fascicoli processuali, busta 214, fascicolo 11.347, 1943 agosto 18, Regia Questura di Cremona, Denuncia di P. G.
465 A tal proposito nei dispositivi di sentenza relativi a questi reati si legge la formula: “Osserva il Tribunale che a far tempo dall’8 settembre 1943 non sussistono più le condizioni che, ai sensi dell’art. 219 Legge di Pubblica Sicurezza, estendevano la giurisdizione di questo tribunale anche sul reato di cui in rubrica attribuito ad estranei alle Forze Armate, che pertanto sono rimessi gli atti all’Autorità giudiziaria ordinaria”. ASMi, TMTMi, Sentenze, anno 1944, I volume, Sentenze n. 44,45,46 e 47 del 16 febbraio 1944.
Samuele Tieghi, Le Corti Marziali di Salò. Il Tribunale Regionale di Guerra di Milano (1943-1945), Tesi di Dottorato, Università degli Studi di Milano, Anno Accademico 2012-2013