Circa l’espulsione degli ebrei stranieri dall’Italia

Il 5 settembre 1938 viene varato il decreto che esclude tutti gli insegnanti e gli studenti ebrei dalle scuole pubbliche. E due giorni dopo, il 7 settembre, il Decreto-legge di espulsione, noto sotto il nome di Provvedimenti nei confronti degli ebrei stranieri, non è che la “logica” evoluzione di un processo iniziato qualche anno prima e culminato con la visita di Hitler in Italia, occasione in cui il Ministero dell’Interno prende in considerazione l’ipotesi dell’espulsione in alternativa agli arresti effettuati dalla polizia.
Il decreto stabilisce che gli “ebrei stranieri” <74 non possono più fissare stabile dimora in Italia, in Libia e nei possedimenti nell’Egeo.
L’articolo 4 del decreto ingiunge a tutti gli ebrei stranieri che abbiano cominciato il loro soggiorno in Italia dopo il primo gennaio del 1919, di lasciare il Paese entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto (ovvero entro il 12 marzo del 1939, dato che la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale avviene il 12 settembre) per non incorrere nel provvedimento d’espulsione. Lo stesso decreto revoca anche la cittadinanza italiana a tutti gli ebrei che l’hanno ottenuta dopo il primo gennaio del 1919. <75
La definizione di ebreo risulta essere quella classica: “Agli effetti del presente decreto legge è considerato ebreo colui che è nato da genitori di razza ebraica, anche se egli professi religione diversa da quella ebraica”. <76
I figli di matrimoni “misti” sono quindi esclusi dalla misura di espulsione. Non essendo prevista nella normativa una specifica categoria di “misti”, a differenza della legislazione nazista, la posizione delle persone nate da queste unioni dipende da altri elementi. <77
Due mesi dopo, il provvedimento viene ripreso e inglobato nelle leggi del 17 novembre, all’interno delle quali la classificazione diventa più ampia e contempla il criterio aggravante della cittadinanza straniera, nel caso dei nati da unioni miste. Tra i vari punti dell’articolo 8 del Regio Decreto legge del 17 novembre è scritto, infatti, che i figli di un italiano ebreo e di uno straniero sono considerati sempre di razza ebraica, mentre colui che è nato da genitori entrambi di cittadinanza italiana, di cui solo uno di razza ebraica, può essere classificato anche come non ebreo (qualora al primo ottobre 1938 abbia professato una religione differente da quella ebraica). Nei casi dubbi, a decidere è infine la Direzione generale per la demografia e la razza, la quale richiede l’Ariernachweis <78 e certificati di battesimo autenticati dai consolati. E vista la collaborazione tra le questure e i fiduciari dell’Organizzazione estera del Partito nazista, mentire sulla propria origine ebraica è complicato e rischioso. <79
Ma per quale motivo Mussolini decide, a un certo punto, di attuare una politica razziale? Per molti si tratta di una concessione spontanea dello stesso Mussolini, che in vista di un’alleanza totalitaria decide di allinearsi su una questione fondamentale per il nazionalsocialismo, anche nella speranza di avere così maggiori spazi di manovra in politica estera. Punto di contatto tra i due regimi, infatti, è sicuramente la politica coloniale italiana, con l’Italia in cerca di un riconoscimento internazionale della sua politica in Africa, dopo le sanzioni della Società delle Nazioni per la guerra in Abissinia, e la Germania nazista come unico interlocutore. In particolare, come visto, è la guerra di Spagna ad avvicinare i due Paesi, e a determinare una prima frizione tra il regime e le comunità ebraiche italiane e internazionali. Da allora, nell’attaccare le democrazie occidentali e la Società delle Nazioni, la propaganda fascista non rinuncia ad accusare gli ebrei di antifascismo e bolscevismo, inserendosi peraltro in una generale tendenza europea del tempo. <80
Una strada, quella della politica razziale, intrapresa da Mussolini anche per considerazioni di politica interna, conseguenza delle dinamiche proprie di uno Stato totalitario. <81 Di sicuro, quindi, ricondurre la scelta italiana esclusivamente al progressivo avvicinamento alla Germania, non sembra possibile. Peraltro, una simile interpretazione della vicenda ha contribuito per anni ad alimentare l’immagine “italiani brava gente”. <82
[…] I provvedimenti legislativi e amministrativi del ’38 mettono in pratica quelle che, fino a quel momento, sono state solo rivendicazioni della propaganda, alimentate da quell’orientamento antisemita diffuso in tutta Europa. Ma la legislazione del 1938, che si caratterizza per un susseguirsi di leggi e disposizioni in un arco temporale molto ridotto, presenta anche una natura xenofoba, che si riversa nelle misure prese dal Governo nei mesi successivi all’emanazione delle disposizioni di novembre. A livello pratico, la politica nei confronti degli ebrei stranieri si traduce in una precisa attività persecutoria, che non si limita a contemplare per il momento, come nei confronti degli ebrei italiani, solo l’estromissione dalla società e dalla vita pubblica (viene stabilito anche il divieto di lavorare per gli ebrei stranieri), ma si prefigge fin da subito il radicale obiettivo del loro allontanamento dal Regno, da attuare mediante l’emigrazione e l’espulsione all’estero. Se, infatti, gli ebrei italiani sono pur sempre nati in Italia e hanno condiviso in parte la storia del loro Paese, gli ebrei stranieri sono invece considerati una vera e propria categoria a parte, poiché non esiste alcun elemento che li unisca alla comunità nazionale italiana e che ne giustifichi la presenza in Italia. <84
L’ostilità del governo fascista nei confronti degli ebrei stranieri, dopo il 1938, sorprende quanti hanno trovato rifugio in Italia durante gli anni ’30. Come già detto, infatti, nella prima metà degli anni ’30 il regime non solo non impedisce l’ingresso in Italia, ma rilascia anche senza troppe difficoltà le autorizzazioni necessarie, concede il permesso di lavoro per molte attività indipendenti e dipendenti che, in altri Paesi come la Svizzera e la Francia, si riconosce soltanto eccezionalmente, e soprattutto non revoca mai il permesso di soggiorno. Situazione che cambia, invece, con l’introduzione delle leggi razziali e del divieto di dimorare in Italia per immigrati e profughi ebrei, che comportano modifiche sostanziali anche per quanto riguarda le disposizioni in materia di soggiorno e di lavoro. Da allora sarà obbligatorio registrare anche la “posizione razziale”. <85
Subito dopo la pubblicazione del Decreto di espulsione, le Autorità italiane procedono a vere e proprie retate nei confronti degli ebrei stranieri, a scopo intimidatorio, e con l’obiettivo di dimostrare un certo rigore nell’attuazione del decreto stesso.
Il passaggio dalla legge alla sua applicazione pone tuttavia dei problemi concreti non previsti. Ben presto, infatti, ci si accorge che il progetto di allontanamento e di espulsione degli ebrei stranieri è di difficile attuazione sul piano pratico, anche quando si accompagna alla stessa volontà degli ebrei di lasciare il Paese. Ai problemi burocratici legati ai tempi e ai costi di rilascio dei visti (fino al 12 marzo 1939 soltanto 3.720 persone riescono ad ottenerli ed a partire) <86 si aggiunge, elemento di certo non secondario, la questione dell’accoglienza negli altri Paesi, o del rientro in quelli di origine. La Polonia, ad esempio, nega agli ebrei il diritto di tornare se hanno vissuto all’estero per più di cinque anni, e revoca loro la cittadinanza. <87
La Conferenza di Evian convocata nel luglio del 1938 dal Presidente americano Roosevelt, proprio per discutere dell’accoglienza degli ebrei in fuga dalla Germania nazista, non ha portato ad alcun risultato. E all’inizio dell’anno successivo, di fronte all’aggressiva politica tedesca e alla possibilità sempre più concreta di una guerra, ogni Paese europeo e non solo, si organizza per limitare l’ingresso indiscriminato di profughi (negli stessi Stati Uniti, la meta più ambita, vige un sistema di quote che stabilisce un certo livello di immigrazione annuale).
Così, posto davanti all’evidenza dei respingimenti alle frontiere con i Paesi confinanti, già nel marzo del 1939 Mussolini decide di sospendere il decreto di espulsione a favore di un allontanamento più graduale nel tempo. <88
Si iniziano quindi ad accettare alcune domande di rinvio della partenza ad oltre il 12 marzo, e spesso sono poi le lungaggini burocratiche ad allungare ulteriormente i tempi, tornando quindi a beneficio dei perseguitati. L’esame delle pratiche richiede infatti mesi, con passaggi dalla questura del luogo di residenza al Segretario federale del Partito fascista, alla Direzione generale per la pubblica sicurezza e infine alla Demorazza. <89
Contemporaneamente all’allontanamento degli ebrei stranieri, viene decisa anche la chiusura delle frontiere, per evitare l’ingresso di nuovi indesiderati. Il Governo, tuttavia, continua a rilasciare visti “turistici” e visti di transito per imbarco in porti italiani (cui si aggiungono anche i visti falsi offerti soprattutto dal personale dei consolati degli Stati centro-americani), rendendo così possibile l’entrata in Italia, mediante questa scorciatoia, di oltre 4.000 persone, tra l’inizio del 1939 e l’entrata dell’Italia nel conflitto mondiale. <90
Ed è proprio lo scoppio della guerra a complicare ulteriormente la ricerca di una soluzione per la “questione ebraica” in Italia. Con l’inizio del conflitto il regime si appresta a prendere provvedimenti nei confronti dei sudditi stranieri in base alla corrente legislazione bellica, che prevede, tra le altre cose, la disposizione di internamento.
Una disposizione già diffusa, in Europa e in Italia, durante la Prima guerra mondiale e che, nel 1938, viene definitivamente disciplinata: tramite apposito decreto, il Ministero dell’Interno può disporre l’internamento di tutti i sudditi nemici che possano svolgere una qualsiasi attività ai danni dello Stato, e li può obbligare a risiedere temporaneamente in una località del Regno. <91
Le misure di internamento e l’organizzazione dei campi di concentramento vengono stabilite nella Circolare ministeriale del primo giugno del 1940, con cui si ordina ai prefetti, una volta entrata l’Italia in guerra, di procedere all’arresto delle persone pericolose straniere e italiane che possano nuocere al Paese, nonché all’internamento degli individui segnalati dai Centri di Spionaggio. Le istruzioni per aprire i campi e per individuare le località d’internamento sono comunicate con la Circolare dell’8 giugno 1940 (n.442/12267, ribadita e integrata da quella successiva del 25 giugno quando ormai l’Italia è entrata in guerra), mentre è datato 15 giugno l’ordine attuativo di internamento, inviato dal Ministero dell’Interno ai prefetti, che ha per oggetto specifico quegli ebrei stranieri che sono cittadini di Paesi che hanno una politica antiebraica (quelli cittadini di Paesi nemici sono soggetti alla normativa sui nemici).
Infine, il Decreto legge del Duce del 4 settembre 1940 sancisce giuridicamente le misure già adottate tramite circolari nei mesi precedenti. <92
Le disposizioni di giugno, che prevedono misure di internamento per gli ebrei stranieri e per gli ebrei italiani sospetti o che abitano in zone strategiche da un punto di vista militare, stabiliscono l’internamento libero in comuni del Regno per le donne e i bambini, e l’internamento in campi di concentramento per gli uomini. <93 Anche se spesso l’internamento in un campo o in un comune dipende semplicemente dalla disponibilità di spazio per l’alloggio. <94
“Nelle settimane che hanno preceduto lo scoppio della seconda guerra mondiale la situazione dei profughi a Milano – e soltanto di questi posso riferire in base alla mia esperienza personale – è diventata assai precaria”, ricorda Martin Ruben, <95 ebreo straniero internato a Ferramonti di Tarsia i primi di agosto del 1940.
[…] Sebbene insistano su motivazioni di sicurezza ed ordine pubblico, le misure prese nel giugno del ’40 sono basate su criteri razziali, perché presuppongono l’individuazione di una categoria di persone distinta in base all’appartenenza alla razza ebraica. La pericolosità degli ebrei non è determinata soltanto dalle contingenze della guerra, ma è aggravata dalla loro appartenenza a un popolo nemico a prescindere. Si conserva quindi quell’approccio razzista già sancito nel 1938. In particolare, gli ebrei tedeschi, considerati acerrimi nemici dalla Germania nazista, a loro volta diventano elementi pericolosi per un’Italia fascista alleata del Reich.
Nel periodo che va dall’entrata in guerra dell’Italia all’inizio dell’occupazione tedesca nella Penisola, dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, sono oltre quaranta i campi di internamento per stranieri. Essi vengono istituiti quasi tutti in edifici già esistenti, <97 ad eccezione di quello di Ferramonti di Tarsia, il campo italiano più grande, costruito appositamente per l’internamento nella parte alta della Calabria. <98
[NOTE]
74 Klaus Voigt sottolinea più volte come si tratti di una definizione di politica razziale, che da questo momento in poi diviene di uso comune per le Autorità. In KLAUS VOIGT, Il rifugio precario. Gli esuli in Italia dal 1933 al
1945, cit., pp. 291-373.
75 MICHELE SARFATTI, Gli ebrei nell’Italia fascista. Vicende, identità, persecuzione, cit., pp. 167-171, 190-194; MICHELE SARFATTI, La Shoah in Italia. La persecuzione degli ebrei sotto il fascismo, cit., pp. 39, 85.
76 Art. 2 del Regio Decreto-legge 7 settembre 1938-XVI, n. 1381 Provvedimenti nei confronti degli ebrei stranieri. Questo decreto non viene mai convertito in legge, ma le sue disposizioni vengono riprese nel Regio Decreto-legge 1728/1938, del 17 novembre 1938.
77 Sulla questione dei matrimoni misti si veda: GIULIANA, MARISA, GABRIELLA CARDOSI, Sul confine. La questione dei “Matrimoni misti” durante la persecuzione antiebraica in Italia e in Europa (1935-1945), Zamorani, Torino 1998.
78 Nella Germania nazista, è il documento che certifica l’appartenenza di una persona alla razza ariana. A partire dall’aprile del 1933 viene richiesto a tutti i dipendenti e funzionari del settore pubblico.
79 Regio Decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728 Provvedimenti per la difesa della razza italiana; pubblicato nella Gazzetta ufficiale del Regno d’Italia, 19 novembre 1938, n. 264. Convertito in legge con legge 5 gennaio 1939, n. 274; pubblicata nella Gazzetta ufficiale del Regno d’Italia, 27 febbraio 1939, n. 48. Punti centrali del provvedimento sono: il divieto di frequentare scuole e università pubbliche e di pubblicare autori ebrei; il licenziamento dall’amministrazione pubblica; l’esclusione dal servizio militare e dal Partito fascista; le limitazioni poste all’attività economica; le restrizioni alla proprietà di terreni e immobili e l’interdizione dall’esercizio della libera professione. MICHELE SARFATTI, Gli ebrei nell’Italia fascista. Vicende, identità, persecuzione, cit., pp. 174-183; MICHELE SARFATTI, La Shoah in Italia. La persecuzione degli ebrei sotto il fascismo, cit., pp. 137-142.
80 ENZO COLLOTTI, Il fascismo e gli ebrei. Le leggi razziali in Italia, Laterza, Bari 2003, pp. 40-41. Si vedano anche LÉON POLIAKOV, Storia dell’antisemitismo IV. L’Europa suicida, 1870-1933, La Nuova Italia, Firenze 1999; MICHELE SARFATTI, Gli ebrei nell’Italia fascista. Vicende, identità, persecuzione, cit.; MARIO TOSCANO, Ebraismo e antisemitismo in Italia. Dal 1848 alla guerra dei sei giorni, FrancoAngeli, Milano 2003.
81 Su totalitarismo e antisemitismo si vedano le opere di ALBERTO AQUARONE, L’organizzazione dello stato totalitario, Einaudi, Torino 1995; di HANNAH ARENDT, Le origini del totalitarismo, Edizioni di Comunità, Torino 1991; di EMILIO GENTILE, La via italiana al totalitarismo: il partito e lo Stato nel regime fascista, Carocci, Roma 2008. Sull’antisemitismo fascista si vedano RENZO DE FELICE, Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo, Einaudi, Torino 2005 e MARIE-ANNE MATARD-BONUCCI, L’Italia fascista e la persecuzione degli ebrei, cit..
82 DAVID BIDUSSA, Il mito del Bravo Italiano, Il Saggiatore, Milano 1994; ANGELO DEL BOCA, Italiani brava gente?: un mito duro a morire, Neri Pozza, Vicenza 2005.
84 Ibidem, cit., pp. 291-310.
85 ACSROMA, MI, Dgps, Divisione servizi informativi e speciali – SIS, b. 747, Mass. S. 11.10/B, Appunto, 9 dicembre 1938.
86 KLAUS VOIGT, Notizie statistiche sugli immigrati e profughi ebrei in Italia (1938 – 1945), cit., p. 409.
87 Dziennik Ustaw Nr. 22 Poz. 191, Ustawa z dnia 31 marca 1938 r. O pozbawianiu obywatelstwa (Legge del 31 marzo 1938 sulla privazione della cittadinanza).
88 MEIR MICHAELIS, Mussolini and the Jews: German-Italian Relations and the Jewish Question in Italy (1922-1945), Oxford University Press, Oxford 1978, pp. 211-213; KLAUS VOIGT, Il rifugio precario. Gli esuli in Italia dal
1933 al 1945, cit., p. 308.
89 KLAUS VOIGT, Il rifugio precario. Gli esuli in Italia dal 1933 al 1945, cit., pp. 306-307.
90 KLAUS VOIGT, Notizie statistiche sugli immigrati e profughi ebrei in Italia (1938 – 1945), cit., pp. 410-411; MICHELE SARFATTI, Gli ebrei nell’Italia fascista. Vicende, identità, persecuzione, cit., p. 170.
91 PAOLA CARUCCI, Confino, soggiorno obbligato, internamento: sviluppo della normativa, in COSTANTINO DI SANTE, I campi di concentramento in Italia. Dall’internamento alla deportazione (1940-1945), FrancoAngeli, Milano 2001, pp. 15-39; CARLO S. CAPOGRECO, I campi del duce. L’internamento civile nell’Italia fascista (1940-1943), Einaudi, Torino 2006, pp. 40-84.
92 ACSROMA, MI, Dgps, Divisione affari riservati (d’ora in poi Dar), Categorie permanenti (d’ora in poi Cp), Massime M4, Campi di concentramento. Circolari (1940-1943), busta 1. Decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, 4 settembre 1940 XVIII pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia n. 239 dell’11 ottobre 1940.
93 MICHELE SARFATTI, Gli ebrei nell’Italia fascista. Vicende, identità, persecuzione, cit., pp. 191-193.
94 ACSROMA, MI, Dgps, Dar, Cp, Massime M4, Campi di concentramento. Circolari (1940-1943), busta 1.
95 Ruben Martin, fu Rodolfo e fu Cecilia Rachfalski, nasce a Strelnow (oggi Strzelno, Polonia) il 24 giugno del 1885. Chimico, coniugato con Alice Löbinger, viene internato a Ferramonti il 5 agosto del 1940, proveniente da Milano, e viene censito come apolide nel Registro del campo. L’8 ottobre del 1941 viene trasferito a Notaresco, in provincia di Teramo, per poi ritornare a Ferramonti il 7 maggio dell’anno successivo. Stavolta, nel Registro del campo viene censito come ebreo tedesco. ASCOSENZA, FP, Rprot. e Rnom., Ruben Martino; ACSROMA, MI, Dgps, Dagr, A4 bis, busta 309, fasc. Ruben Martin; ACSROMA, MI, Dgps, Dagr, Archivio generale (d’ora in poi, Ag), Cp, A16, stranieri (1944-1946), busta 83, fasc. Ruben Martin; AROLSEN ARCHIVES INTERNATIONAL CENTER ON NAZI PERSECUTION (d’ora in poi, AROLSENARCHIVES), 3 Registrierungen und Akten von Displaced Persons, Kindern und Vermissten, 3.2 Unterstützungsprogramme unterschiedlicher Organisationen, 3.2.1 IRO “Care and Maintenance” Programm, 3.2.1.2 CM/1 Akten aus Italien (d’ora in poi, 3.2.1.2 CM/1 Akten aus Italien), Ruben Martin.
97 Vi sono anche cinque campi femminili, destinati a donne sole considerate politicamente sospette o a prostitute. CARLO S. CAPOGRECO, I campi del Duce. L’internamento civile nell’Italia fascista (1940-1943), cit.
98 CARLO S. CAPOGRECO, Ferramonti. La vita e gli uomini del più grande campo d’internamento fascista (1940-1945), Giuntina, Firenze 1987, pp. 35-44. Vedi secondo capitolo.
Stefano Nicola Sinicropi, L’esilio tedesco a Ferramonti di Tarsia. Storie di ebrei in fuga dalla Germania, Tesi di Dottorato, Alma Mater Studiorum Università di Bologna in cotutela con École Pratique des Hautes Études di Parigi, 2020

Con l’entrata in guerra dell’Italia vengono adottate misure ancor più restrittive sia nei confronti dei cittadini sia nei confronti degli stranieri presenti sul territorio italiano ritenuti pericolosi, sospetti o indesiderabili durante lo stato di guerra. In questo modo si tenta di raggiungere quattro obiettivi: tutelare la sicurezza militare; evitare lo spionaggio; impedire i contatti con gli oppositori politici interni; bloccare il rientro in patria di persone ritenute pericolose per il regime e la sicurezza interna. L’internamento, gestito dal Ministero dell’Interno, viene attuato sostanzialmente in due modi: attraverso l’internamento libero o in località (obbligo di residenza in particolari località) e attraverso l’internamento in campi di concentramento (costrizione degli internati in strutture create appositamente allo scopo). Accanto a queste due forme occorre segnalare anche un internamento civile praticato nei territori occupati e gestito dal Regio Esercito: la pratica numericamente più consistente dell’intero fenomeno, ed anche quella più dura e più criminale dal punto di vista del rispetto dei diritti umani. <3
All’indomani dell’entrata in guerra dell’Italia, si possono sostanzialmente distinguere due categorie tra i civili internati: gli internati per motivi di guerra (i civili stranieri appartenenti a nazioni nemiche) e gli internati per motivi di polizia (italiani considerati pericolosi per il regime). Accanto a questi vi sono gli ebrei stranieri, il cui destino è determinato sia dalle norme riguardanti la sicurezza interna e l’internamento, che da quelle riguardanti la politica razziale.
[…] Nel maggio 1940 una breve nota del sottosegretario al Ministero dell’Interno, Buffarini Guidi, al capo della polizia Arturo Bocchini recita: «Il Duce desidera che si preparino dei campi di concentramento anche per gli ebrei in caso di guerra». Così l’internamento, che all’origine non è un provvedimento antisemita, ma legato alla sicurezza interna, adesso viene concretamente connesso alla politica razziale del regime.
Il 27 maggio viene inviato dal Ministero a tutti i prefetti del Regno un telegramma: “In caso di emergenza oltre ebrei stranieri di cui a precedenti circolari sarà necessario internare quegli ebrei italiani che per la loro reale pericolosità fosse necessario allontanare da abituali loro residenze. Pregasi preparare relativi elenchi che dovranno essere pronti entro dieci prossimo giugno”. <5
L’8 giugno vengono emanate le “prescrizioni per i campi di concentramento e le località di internamento”. Queste ultime sono già state individuate. Si trovano quasi tutte nell’Italia del Sud e, alla fine di maggio, c’è la disponibilità di posti sufficiente ad internare 9.400 persone.
Il 15 giugno viene ordinato l’arresto e l’invio all’internamento «degli ebrei stranieri appartenenti a Stati che fanno politica razziale» e degli ebrei apolidi di età compresa tra i diciotto ed i sessant’anni: “Detti elementi indesiderabili imbevuti di odio contro i regimi totalitari, capaci di qualsiasi azione deleteria, per difesa Stato et ordine pubblico vanno tolti dalla circolazione”. <6
Ciò che colpisce nell’ordine di arresto, oltre all’asprezza dei toni, è la definizione di «ebrei stranieri appartenenti a Stati che fanno politica razziale», che qui compare per la prima e ultima volta nei documenti relativi all’internamento. Adottandola, si riconosceva in modo esplicito che l’internamento degli ebrei stranieri era parte integrante della politica razziale e al tempo stesso doveva servire a manifestare comunanza di intenti con il nazismo. <7
[NOTE]
3 Cfr. S. Capogreco, I campi del duce – L’internamento civile nell’Italia fascista (1940-1943), Torino, Einaudi, 2004, p. 42.
5 Telegramma, 27 maggio 1940 in ACS, Ps, AA.GG.RR., Massime, b. 99, fasc. 16.
6 Circolare n. 443/45626 del 15 giugno 1940 in ACS, PS, A 16 – Ebrei stranieri, busta 8/D14.
7 K. Voigt, Il rifugio precario – Gli esuli in Italia dal 1933 al 1945, vol. II, Firenze, La Nuova Italia, 1996, p. 9.
Nicoletta Fasano, Il rifugio precario: gli ebrei stranieri internati ad Asti (1941-1945) in Asti contemporanea, periodico, 12 (2009)